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Guida operativa

Iter semplificato fotovoltaico:
preparare il Modello Unico

Cosa raccogliere prima di aprire la pratica, chi coinvolgere e quali verifiche fare quando il punto di connessione o l’impianto esistono già.

  • Installatori e produttori
  • Documenti e deleghe
  • Connessione FV

Ricognizione delle fonti: . La procedura da applicare si verifica sul caso concreto e con il gestore competente.

Quando valutare l’iter semplificato

Il quadro introdotto dal D.M. 2 agosto 2022, n. 297 e attuato dalla delibera ARERA 674/2022/R/efr ha esteso il Modello Unico al fotovoltaico fino a 200 kW. Il valore di potenza, da solo, non dimostra l’ammissibilità.

Per i punti da essa serviti, la guida e-distribuzione di maggio 2026, sezione B.16 elenca queste condizioni per il fotovoltaico:

  • cliente finale con punto di prelievo attivo in bassa o media tensione;
  • potenza nominale complessiva, al termine dell’intervento, non superiore a 200 kW;
  • installazione su edifici, strutture o manufatti fuori terra e relative pertinenze, nel regime amministrativo applicabile;
  • ritiro dell’energia da parte del GSE, compreso il Ritiro Dedicato, oppure cessione a mercato con contratto di dispacciamento con altra controparte;
  • assenza di ulteriori impianti di produzione sul medesimo punto di connessione.

La guida del gestore precede il decreto di luglio 2026: il suo richiamo all’articolo 7-bis del D.Lgs. 28/2011 va coordinato con l’articolo 2 del D.M. 223/2026, che aggiorna le Parti I e II all’articolo 7 del D.Lgs. 190/2024. Per il singolo intervento verifica la modulistica corrente e l’inquadramento amministrativo.

Per avviare la verifica prepara una scheda del caso: indirizzo, gestore, POD, potenza dei moduli, potenza degli inverter, potenza richiesta in immissione ed eventuale accumulo. Distingui i valori: indicare genericamente “impianto da 6 kW” può lasciare irrisolte informazioni decisive.

Chi coinvolgere e con quale ruolo

Individua fin dall’inizio produttore, intestatario della fornitura, proprietario o altro avente titolo sull’immobile, installatore e professionista incaricato. I nominativi possono coincidere, ma non va presunto.

Il gestore verifica la connessione; l’installatore cura realizzazione e dichiarazioni di propria competenza; il professionista può occuparsi della verifica preliminare, degli elaborati e del coordinamento documentale concordati. Conserva incarico e deleghe insieme al fascicolo.

Per e-distribuzione, B.16.1 richiede di verificare anche i mandati quando il richiedente differisce dal titolare del prelievo. Evita di compilare dati economici o anagrafici usando automaticamente quelli dell’installatore.

Documenti: preparare un fascicolo coerente

Usa l’elenco allegati del portale e della modulistica corrente del tuo gestore. In B.16.1, e-distribuzione richiama documento d’identità, schema unifilare ed eventuali mandati. Il fascicolo di lavoro dovrebbe inoltre permettere di ritrovare senza ambiguità:

  • anagrafiche e recapiti dei soggetti, con ruoli e firme da acquisire;
  • dati della fornitura e dell’immobile, confrontati con i documenti disponibili;
  • configurazione di moduli, inverter, protezioni e accumulo, con schede e revisioni;
  • potenze e schema dello stato progettato, poi aggiornati allo stato realizzato;
  • ricevute, comunicazioni del gestore e documentazione conclusiva.

Questo è un metodo di organizzazione: la checklist non sostituisce l’elenco degli allegati obbligatori del singolo procedimento. Controlla sempre la versione dei moduli prima della firma.

Fasi: dall’esame iniziale alla chiusura

Il GSE descrive il flusso per il Ritiro Dedicato tramite Modello Unico: acquisizione dei dati prima dei lavori e a fine lavori, registrazione in GAUDÌ da parte del gestore e trasmissione al GSE dei dati contrattuali. È utile distinguere questi passaggi dalla successiva gestione della convenzione.

  1. Verifica preliminare. Identifica la configurazione e l’iter con i dati effettivi del punto.
  2. Domanda. Prepara la Parte I e gli allegati previsti, controllando deleghe e coerenza delle potenze.
  3. Riscontro del gestore. Leggi l’esito e le opere richieste prima di programmare le fasi successive. In presenza di lavori di rete il percorso può comprendere un preventivo.
  4. Fine lavori. Raccogli dati dello stato realizzato, Parte II e documenti richiesti dal procedimento.
  5. Chiusura e archiviazione. Verifica gli esiti di attivazione, i dati trasmessi e la posizione della convenzione applicabile.

Assegna un responsabile a ogni consegna e registra le richieste di integrazione. Non promettere una data di attivazione prima di conoscere esito, opere e condizioni della pratica.

POD esistente e impianto già attivo: due situazioni diverse

Un punto con fornitura elettrica esistente non implica che vi sia già produzione. Quando sul POD è già in esercizio un impianto, raccogli anche codice pratica, dati GAUDÌ, schema precedente ed eventuali convenzioni.

Per accumulo aggiunto, ampliamento, sostituzione inverter o altra modifica, confronta stato attuale e stato previsto. Non presentare una nuova installazione ignorando quella attiva: fai verificare il percorso di variazione e gli aggiornamenti necessari. La sezione TICA sulle variazioni offre il contesto operativo.

Se mancano documenti, segnala subito ciò che è disponibile e ciò che va recuperato. Una ricostruzione dello stato esistente può essere parte dell’incarico preliminare.

Modello Unico Parte III: comunicazione su SUER

Il D.M. MASE 15 luglio 2026, n. 223 adotta il Modello Unico Parte III per trasmettere le informazioni sugli interventi soggetti al regime di attività libera. L’Allegato 1 ufficiale contiene il modello e le sezioni per le diverse tecnologie.

Parti I e II e Parte III: quale funzione hanno

L’articolo 2 del decreto mantiene le Parti I e II per gli impianti fotovoltaici su edifici, strutture o manufatti fuori terra e relative pertinenze fino a 200 kW, aggiornandone i riferimenti al D.Lgs. 190/2024. Il flusso comprende la richiesta di connessione e la comunicazione di fine lavori.

La Parte III risponde alla diversa finalità di rendere disponibili su SUER le informazioni sugli interventi in attività libera. Non va trattata come una domanda di connessione o un’autorizzazione preventiva. Occorre individuare la fattispecie dell’Allegato A del D.Lgs. 190/2024 e coordinare i due ambiti; la scelta del modello non dipende soltanto dai kW.

Termine ordinario e impianti già in esercizio

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dalla pubblicazione del modello su SUER il proponente o l’installatore delegato deve trasmettere la Parte III telematicamente entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto. Il comma 4 prevede, per gli impianti già in esercizio prima della data di disponibilità indicata al comma 2, l’invio entro sei mesi dalla stessa data.

Il percorso operativo descritto dal GSE

Il Manuale digitale operativo SUER, versione 2 di luglio 2026, sezione 3.4, descrive il percorso Attività Libera → Nuova comunicazione. Seguono introduzione, anagrafica, interventi, allegati, sintesi e invio. Una bozza salvata non equivale alla comunicazione trasmessa.

Il manuale richiede di preparare modello compilato, scheda impianto, documento d’identità, eventuale procura o delega e gli ulteriori allegati previsti per la tipologia di intervento. Il modello ministeriale distingue intervento singolo e impianto ibrido, per cui vanno compilate le sezioni delle tecnologie interessate. Conserva la comunicazione e il riscontro di invio insieme al fascicolo dell’impianto.

Errori da intercettare prima dell’invio

  • Potenze confuse. Riportare lo stesso numero per moduli, inverter e immissione senza verificarli.
  • Stato esistente omesso. Non dichiarare produzione o accumulo già presenti.
  • Fascicoli non allineati. Allegare uno schema superato rispetto ai componenti installati.
  • Ruoli e deleghe incompleti. Far firmare una sezione al soggetto sbagliato.
  • Esito non letto. Trattare una ricevuta di invio come conferma di ammissibilità o attivazione.

Una verifica prima della firma può individuare questi punti. Lo Studio può assistere l’installatore nella gestione tecnica della pratica di connessione e, quando necessario, nella progettazione fotovoltaica.

Domande frequenti sul Modello Unico

Basta essere sotto 200 kW per usare il Modello Unico?

No. La soglia prevista dal quadro del 2022 è uno dei controlli. Occorre verificare anche il punto di connessione, la configurazione e gli altri requisiti applicabili al caso.

Chi può gestire la pratica?

Occorre individuare il produttore e il titolare del punto di prelievo. Un tecnico può assisterli nei limiti dell’incarico e delle deleghe richieste dal gestore.

Con un impianto già attivo posso aggiungere un accumulo usando lo stesso iter?

Non va dato per scontato. Servono la pratica esistente, lo schema aggiornato e una verifica della procedura di modifica con il gestore competente.

Il Modello Unico sostituisce il progetto?

La semplificazione del flusso amministrativo non verifica il dimensionamento o la sicurezza dell’impianto. Progetto, realizzazione e dichiarazioni restano attività da coordinare con i rispettivi responsabili.

La Parte III è un altro nome della domanda di connessione?

No. Il D.M. MASE 15 luglio 2026, n. 223 introduce la Parte III per trasmettere a SUER le informazioni sugli interventi in attività libera. L’articolo 2 mantiene le Parti I e II per il fotovoltaico su edifici, strutture o manufatti fuori terra e relative pertinenze fino a 200 kW. La comunicazione su SUER e la connessione hanno finalità distinte.

Quando si invia la Parte III?

L’articolo 1, comma 3, del D.M. 223/2026 dispone l’invio telematico entro cinque giorni dall’entrata in esercizio, a decorrere dalla pubblicazione del modello su SUER. Per gli impianti già in esercizio prima della data di disponibilità richiamata dal comma 2, il comma 4 prevede sei mesi dalla stessa data. La scadenza di calendario richiede quindi la verifica della data ufficiale di disponibilità del modello.

Fonti e limiti della ricognizione

Fonti consultate il 28 ottobre 2026: testo integrale del D.M. 223/2026, Allegato 1 ministeriale e Manuale SUER GSE, versione 2 di luglio 2026. La guida e-distribuzione di maggio è letta insieme al successivo decreto di luglio. L’ammissibilità e la scadenza concreta richiedono i dati del singolo impianto e la verifica della disponibilità ufficiale del modello su SUER.

Supporto per installatori e produttori

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Indica gestore, Comune, POD se disponibile, potenze, accumulo e presenza di produzione già attiva.

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